RICHIEDERE IL CODICE FISCALE
Il codice fiscale è lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
ATTENZIONE:
l’unico codice fiscale valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle entrate e mai quello generato mediante software e procedure non gestite dall’Agenzia.
Si può presentare la richiesta di attribuzione del codice fiscale per te stesso o per un altro soggetto, come nel caso di:
- genitore per il minore o altro rappresentante per un soggetto con limitata capacità di agire
- enti o associazioni dedicate all’assistenza sociale per uno straniero in condizione disagiata
- erede per un deceduto (per esempio, in caso di dichiarazione di successione).
In questi casi, in qualità di richiedente (o di rappresentante di un soggetto diverso da persona fisica) si deve presentare la richiesta insieme a un documento d’identità valido e
produrre una dichiarazione che attesta la motivazione della richiesta stessa.
Si può delegare un’altra persona a presentare la richiesta. Il delegato deve esibire un proprio documento d’identità e la copia di quello del richiedente (o del suo rappresentante, se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica).
PER UN NEONATO
Dopo la nascita di un bambino, i genitori sono tenuti a presentare la dichiarazione di nascita al Comune per registrare l’evento sui registri dello Stato Civile. Tale dichiarazione può essere resa, nella maggior parte dei casi, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita (che la trasmetterà poi al Comune) oppure può essere effettuata direttamente presso il Comune.
L’attribuzione del codice fiscale viene effettuata dal Comune al momento della prima iscrizione del bambino nei registri dell’ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).
Con l’attribuzione del codice fiscale viene anche emessa la prima tessera sanitaria che vale un anno e viene recapitata direttamente a casa, all’indirizzo di residenza comunicato dal comune all’Agenzia dell’entrate.
Nel momento in cui i genitori registrano il bambino all’ASL di competenza e scelgono il medico pediatra, una nuova tessera sanitaria, con validità di sei anni, viene spedita all’indirizzo di residenza.
In caso di necessità, se il Comune non ha ancora attribuito il codice fiscale, i genitori possono richiederlo on line all’Agenzia delle entrate, tramite il servizio "Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato", disponibile nell’area riservata.
La richiesta può essere presentata da uno dei due genitori o da un rappresentante del genitore (per esempio, tutore o amministratore di sostegno), preventivamente autorizzato
In questo modo, con pochi passaggi e allegando la copia della dichiarazione di nascita resa all’ospedale o del certificato di nascita rilasciato dal Comune, si può richiedere il
codice fiscale del neonato direttamente on line nella propria area riservata, senza doversi recare in ufficio. A conclusione della lavorazione da parte dell’ufficio, il servizio renderà
disponibile nella propria area riservata il certificato di attribuzione del codice fiscale, informando tramite l’e-mail che si sarà indicata al momento della presentazione della richiesta.
Richiesta tramite Pec
Si può trasmettere il modello, con la documentazione necessaria (dichiarazione di nascita resa all’ospedale o certificato di nascita rilasciato dal Comune, documento di identità), anche tramite PEC a un qualunque ufficio dell’Agenzia. La sottoscrizione del modello può avvenire anche con firma digitale. Il certificato di attribuzione del codice fiscale verrà trasmesso all’indirizzo PEC utilizzato per la trasmissione della richiesta.
Se il modello è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità.
Richiesta in Ufficio ADE
Infine, si può richiedere il codice fiscale del neonato a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, presentando il modello AA4/8, compilato e sottoscritto, allegando il tuo documento di identità e, per velocizzare la trattazione della pratica, la copia della dichiarazione di nascita resa all’ospedale o del certificato di nascita rilasciato dal Comune. Si può sottoscrivere il modello anche con firma digitale: in tal caso, non è necessario allegare la copia del documento di identità.
È necessario, comunque, prenotare un appuntamento con le modalità descritte tramite il servizio Prenota un appuntamento.
PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO
In caso di un cittadino residente all’estero,si potrà richiedere l’attribuzione del codice fiscale direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza.
PER I CITTADINI COMUNITARI
In caso di un cittadino comunitario in Italia, si può richiedere il codice fiscale prenotando un appuntamento presso l'Agenzia tramite il servizio PRENOTA UN APPUN TAMENTO,
presentando il modello AA4/8 presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento d’identità
in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio).
PER GLI STRANIERI (PAESI EXTRA UE)
In caso di un cittadino straniero, il codice fiscale ti viene attribuito dagli sportelli unici per l’immigrazione (in seguito alla domanda di ingresso in Italia per lavoro subordinato o
ricongiungimento familiare), oppure dalle questure, nel caso in cui se ne sia sprovvisti e si deve richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
Se si è il rappresentante legale di un soggetto, diverso dalle persone fisiche, che non svolge attività rilevanti ai fini Iva (ed esempio ente non commerciale), si potrà richiedere
l’attribuzione del codice fiscale tramite il modello AA5/6.
Si può presentare questo modello, per la richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale, con una delle seguenti modalità:
- TRAMITE IL SERVIZIO WEB CONSEGNA DOCUMENTI E ISTANZE
Per utilizzare il servizio, si deve accedere all’area riservata e quindi cliccare, nella sezione Suggerimenti, sul tasto Consegna documenti e istanze. A questo punto si deve selezionare la categoria “Richiesta certificati, copie e codici fiscali”
- in duplice esemplare direttamente (anche tramite una persona appositamente delegata) a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal proprio domicilio fiscale
- in unico esemplare tramite il servizio postale (mediante raccomandata) o tramite PEC, allegando la copia di un documento di identità, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia, a prescindere dal proprio domicilio fiscale. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.
Se invece si devono comunicare variazioni di dati in precedenza comunicati, si può presentare il modello anche per via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della
trasmissione telematica. Il servizio è disponibile nell’area riservata, nella sezione “Trasmissioni telematiche”, per accedere digitare “invio documenti” nel campo “Cerca il
servizio”.
Si deve presentare, invece, il modello esclusivamente per via telematica nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione.
Se tra i dati oggetto di variazione ci sono quelli relativi al rappresentante legale, si può presentare il modello solo con una delle seguenti modalità:
- direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona fisica
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), o con l’apposito servizio web (Consegna documenti e istanze) disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante; l’invio va fatto all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona fisica.
Al modello vanno allegati i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) nella quale viene attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione.
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