Dal periodo d’imposta 2026 viene meno, per i contribuenti forfettari, la riduzione di un anno dei termini di accertamento collegata alla fatturazione esclusivamente elettronica. La modifica, recepita anche nel nuovo TUIR, segna il superamento di uno dei benefici premiali legati alla digitalizzazione degli adempimenti fiscali.
L’ultimo correttivo alla riforma fiscale (D.Lgs 148/2026) ha legiferato anche sul regime premiale riconosciuto ai contribuenti forfettari che utilizzano la fatturazione elettronica, eliminando a partire dal periodo d’imposta 2026 la riduzione di un anno dei termini di accertamento (di cui all’art. 1, comma 74 della Legge 190/2014).
La modifica interessa la norma che riconosceva uno specifico vantaggio ai contribuenti con un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, per i quali il termine ordinario entro il quale l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento era per l’appunto ridotto di un anno.
La previsione aveva una evidente finalità incentivante: l’utilizzo integrale della fatturazione elettronica garantisce infatti all’Amministrazione una disponibilità tempestiva e strutturata dei dati relativi alle operazioni effettuate, riducendo le esigenze di acquisizione documentale e aumentando le possibilità di controllo. E proprio a fronte di questa maggiore trasparenza il legislatore aveva riconosciuto al contribuente una più rapida stabilizzazione della propria posizione fiscale.
Dal 2026 viene meno il beneficio
La nuova disposizione modifica questo equilibrio, come si è visto eliminando la riduzione annuale dei termini di accertamento con effetto dal periodo d’imposta 2026 – sopprimendo il richiamato comma 74 dell’art. 1 della Legge 190/2014. La conseguenza pratica è immediata ed è tale per cui i contribuenti in regime forfettario non beneficeranno dell’abbreviazione dei termini semplicemente assicurando che il proprio fatturato sia documentato integralmente mediante fatture elettroniche.
L’intervento non modifica invece le caratteristiche sostanziali del regime forfettario, né incide direttamente sulle relative condizioni di accesso o permanenza; la novità riguarda esclusivamente il vantaggio connesso ai termini entro i quali l’ente impositore può esercitare il proprio potere di controllo.
Particolarmente importante è la decorrenza della modifica, motivo per cui per le annualità precedenti al 2026 bisognerà continuare a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina applicabile nel singolo periodo d’imposta, senza poter invece estendere retroattivamente l’eliminazione dell’agevolazione.
La modifica confluisce anche nel nuovo TUIR
L’intervento legislativo non si limita a modificare la Legge 190/2014, ma viene coordinato con il processo di riordino della normativa tributaria. La stessa disposizione viene infatti eliminata anche dall’art. 240 del “nuovo Testo unico delle imposte sui redditi” (approvato con D.Lgs 117/2026): anche in questo caso l’effetto della modifica è fissato a partire dal periodo d’imposta 2026.
Il doppio intervento risponde quindi a un’esigenza di coordinamento, con la soppressione del beneficio che viene effettuata tanto sulla disposizione originaria quanto sulla corrispondente norma destinata a inserirsi nel nuovo assetto sistematico della disciplina delle imposte sui redditi.
La scelta assume particolare interesse anche sotto il profilo della politica fiscale. La fatturazione elettronica, inizialmente accompagnata da diversi meccanismi premiali, è ormai diventata uno strumento largamente integrato nel sistema tributario; la progressiva generalizzazione degli obblighi digitali può quindi aver ridotto la necessità di mantenere incentivi specificamente collegati alla loro adozione.
Termini ordinari anche con fatturazione interamente elettronica
Dal punto di vista operativo, la novità interessa soprattutto i professionisti nella gestione delle scadenze relative ai periodi ancora accertabili. Come visto, dal 2026 la circostanza che il contribuente forfettario documenti l’intero fatturato mediante fatturazione elettronica non sarà più sufficiente a determinare la chiusura anticipata dell’annualità fiscale: i consulenti dovranno pertanto considerare, per i propri clienti che versano in simile situazione, i termini ordinari di accertamento – senza più applicare la riduzione annuale precedentemente prevista.
Ciò comporta però anche la necessità di distinguere con attenzione le diverse annualità, in quanto si è altresì rilevato che il venir meno del beneficio dal 2026 non cancella gli effetti prodotti dalla disciplina precedente sui periodi d’imposta per i quali essa risultava applicabile.
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