Dal 1° marzo 2026 fine dell’esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni per agenzie di viaggio, agenti marittimi e commissionari petroliferi nei rapporti di intermediazione commerciale
L’estensione dell’obbligo di applicazione della ritenuta sulle provvigioni costituisce una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025.
I commi da 140 a 142 dell’articolo 1 intervengono sulla disciplina della ritenuta sulle provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, modificando il quadro normativo delineato dal DPR n. 600 del 1973 e incidendo direttamente su categorie di operatori che, fino ad oggi, avevano beneficiato di una specifica esenzione. L’obiettivo del legislatore è quello di uniformare il trattamento fiscale delle provvigioni, rafforzando il sistema di prelievo alla fonte e ampliando la platea dei soggetti interessati.
L’eliminazione delle esenzioni per specifiche categorie di intermediari
Il cuore dell’intervento normativo è rappresentato dal comma 140, che modifica l'articolo 25 bis, comma 5, del DPR n. 600/1973. Tale disposizione, nella sua formulazione previgente, prevedeva l’esenzione dall’applicazione della ritenuta per una serie di soggetti operanti in settori specifici, riconoscendo loro un trattamento di favore rispetto alla generalità degli intermediari commerciali.
Con la nuova disciplina viene meno l’esenzione per le agenzie di viaggio e turismo, per gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché per gli agenti e commissionari di imprese petrolifere limitatamente alle prestazioni rese direttamente a queste ultime.
L’eliminazione di tali esclusioni comporta l’assoggettamento delle provvigioni percepite da questi operatori al regime della ritenuta d’acconto, allineandone il trattamento fiscale a quello già applicabile alla maggior parte degli altri soggetti che operano nei rapporti di intermediazione.
Resta invece confermata l’esenzione per altre categorie previste dalla norma, come i rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, i soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, le aziende ed istituti di credito e le società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, i mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, i commissionari dei mercati ortoflorofrutticoli e ittici e di bestiame, nonché i consorzi e le cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.
Come funziona la ritenuta sulle provvigioni dopo la modifica
La riforma non incide sulla struttura tecnica della ritenuta prevista dall’articolo 25-bis. La ritenuta continua ad essere applicata nella misura del 23 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa a carico dei soggetti esercenti attività di impresa che corrispondono le provvigioni, fatta eccezione per le imprese agricole.
La base imponibile su cui calcolare la ritenuta resta differenziata in funzione dell’organizzazione del soggetto che percepisce la provvigione. In assenza di dipendenti o collaboratori continuativi, la ritenuta è commisurata al 50 per cento dell’ammontare delle provvigioni corrisposte. Qualora, invece, il percipiente dichiari di avvalersi in modo continuativo dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta viene calcolata sul 20 per cento delle provvigioni.
L’importo trattenuto mantiene la natura di acconto e viene successivamente scomputato dall’imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il coordinamento con il nuovo Testo unico dei versamenti
L’intervento legislativo non si limita alla disciplina vigente, ma guarda anche al futuro assetto normativo. Il comma 141 infatti interviene in modo coordinato sull’articolo 39, comma 5, del D.Lsg. n. 33/2025, destinato a sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973 nell’ambito del nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione.
Decorrenza e impatti operativi per gli operatori
Il comma 142 chiarisce in modo espresso la decorrenza temporale della nuova disciplina, stabilendo che l’obbligo di applicazione della ritenuta si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.
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