Un esercente effettua consegne a domicilio e incassa tramite POS portatile: una volta che il POS è correttamente collegato al registratore di cassa e al cassetto fiscale, sono necessari ulteriori adempimenti? Può continuare a operare come sempre? Inoltre, lo scontrino (documento commerciale) relativo al pagamento può essere emesso al rientro in negozio oppure deve essere rilasciato al momento della consegna/incasso?
Si può continuare ad operare come sempre ma lo scontrino fiscale deve essere fatto all’uscita dei beni dal negozio perché funge anche da documento accompagnatorio.
La Legge di bilancio ha introdotto – per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 – l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico. Ogni pagamento elettronico dovrà risultare coerente con il documento commerciale emesso e i dati relativi agli incassi saranno trasmessi all’Amministrazione finanziaria in modo aggregato e automatico.
Lo scorso 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 424470 ha definito le regole che gli esercenti devono seguire per l’abbinamento.
Tutto avviene tramite un servizio digitale disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qui l’esercente, oppure un intermediario abilitato, deve abbinare in modo univoco ciascun POS al registratore telematico utilizzato. L’operazione richiede l’inserimento dei codici identificativi dei dispositivi e dell’unità locale in cui vengono impiegati; per gli ambulanti, tale informazione coincide di norma con il luogo in cui si svolge l’attività.
Completata l’associazione, la gestione delle operazioni segue una procedura precisa: al momento della vendita o della prestazione, il documento commerciale deve indicare, oltre all’importo complessivo, anche la modalità di pagamento elettronico adottata (ad esempio carta, bancomat o altri strumenti digitali). Questi dati vengono quindi registrati e trasmessi quotidianamente all’Agenzia delle Entrate in forma aggregata, consentendo di ricostruire in modo puntuale gli incassi elettronici dell’esercente.
Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, o impiegati nel periodo 1–31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni dalla data in cui il servizio online viene reso disponibile per completare la registrazione. A regime, invece, sia per la prima associazione sia per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere effettuata dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e, in ogni caso, entro l’ultimo giorno lavorativo di quello stesso mese.
Le nuove funzionalità per registrare l’abbinamento dovrebbero essere rese disponibili nei primi giorni di marzo 2026, con una data che verrà comunicata tramite apposito avviso sul sito istituzionale. Il servizio in piattaforma, quindi, dovrebbe diventare operativo in quel periodo. Le istruzioni operative, invece, dovrebbero arrivare a fine gennaio: è quanto è stato riferito dopo una richiesta di chiarimenti ad AdER. In sostanza, è probabile che vengano pubblicati prima i documenti di supporto (istruzioni e guida) e solo in un secondo momento venga attivata la funzione online. Di conseguenza, pur essendo l’obbligo già in vigore, l’operatività concreta si concentrerà verosimilmente tra marzo e aprile, non perché sia possibile rinviare, ma perché i termini decorrono dalla disponibilità del servizio e dalle finestre temporali previste.
Caso pratico
Un esercente riceve alle 10:00 un ordine telefonico per merce da consegnare a domicilio. Alle 10:30 il corriere parte con i prodotti e porta con sé un POS portatile già abbinato al registratore telematico (RT) tramite “Fatture e Corrispettivi”.
Cosa fa l’esercente:
- prima dell’uscita dei beni dal negozio (10:30) emette il documento commerciale/scontrino, perché accompagna la merce e documenta l’operazione;
- durante la consegna (11:00) il cliente paga con carta tramite POS portatile;
- il pagamento elettronico risulta coerente con il documento commerciale già emesso (importo e modalità di pagamento), e i dati degli incassi saranno poi trasmessi all’Agenzia in forma aggregata.
Cosa non va fatto:
- emettere lo scontrino solo al rientro in negozio: con la consegna a domicilio, il documento commerciale deve essere predisposto prima della consegna, cioè quando la merce esce dal punto vendita, anche perché svolge funzione di documento accompagnatorio.
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