Metodi di calcolo dell'acconto IVIE ed IVAFE, le imposte patrimoniali sulle attività detenute all'estero dei contribuenti residenti: quadro RW, IVIE e IVAFE, calcolo acconto con modello F24, termini di versamento, codici tributo, sanzioni e ravvedimento operoso.
I soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono attività finanziarie e patrimoniali all’estero sono tenuti alla compilazione del quadro RW. In questo quadro reddituale del modello Redditi tali soggetti devono adempiere al c.d. “monitoraggio fiscale“. Si tratta di un obbligo di legge volto a monitorare la detenzione di attività oltreconfine. Oltre al monitoraggio fiscale, in alcuni casi, il contribuente è chiamato al versamento di due imposte patrimoniali. L’articolo 19, commi da 13 – 22, del D.L. n. 201/11 (convertito dalla Legge n. 214/11) ha istituito, infatti, un sistema di imposte patrimoniali rappresentato da:
Nel caso in cui, invece, gli immobili sono ubicati in Paesi appartenenti:
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Alla Unione europea o
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Allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (quindi Norvegia e Islanda),
è possibile far riferimento al valore catastale. Si tratta del valore catastale così come determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale. Ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Sul punto la Circolare 28/E/2012 individua per ciascun Paese, se presente, l’imposta che deve essere presa a riferimento. Per questo motivo è sempre opportuno prendere il valore indicato nella circolare di prassi delle Entrate, e sviluppare il calcolo necessario a trovare la base imponibile IVIE.
Determinazione dell’IVIE
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
Come si determina l’acconto IVAFE?
Soggetti passivi
Soggetti passivi dell’IVAFE sono le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie all’estero:
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A titolo di proprietà o
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Di altro diritto reale,
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Ambito applicativo IVAFE
Con effetto dal periodo d’imposta 2014, l’articolo 9 della Legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis) ha limitato l’ambito oggettivo dell’imposta. In precedenza, essa si applicava a tutte le attività finanziarie produttive di redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, secondo l’elenco fornito dalla Circolare n. 28/E/2012 al punto § 2.2, dell’Agenzia delle Entrate. In seguito alle novità introdotte, l’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, sui conti correnti e sui libretti di risparmio detenuti all’estero.
Per “prodotti finanziari“, infatti, si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Di conseguenza, sono ora soggetti all’imposta in argomento:
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I valori mobiliari;
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Gli strumenti del mercato monetario;
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Le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
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Le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc. (ossia i contratti di opzione, future, swap, ecc.);
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I contratti finanziari differenziali;
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Ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.
A seguito dell’introduzione del concetto di “prodotto finanziario“, risultano quindi esclusi i metalli preziosi e le valute estere (in banconote o monete).
Aliquota e base imponibile IVAFE
Sono previste le seguenti aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie:
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Lo 0,1% per il 2011 e il 2012;
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Lo 0,15% a decorrere dal 2013;
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Lo 0,2%, a decorrere dal 2014.
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Lo 0,4% a decorrere dal 2024 solo sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal Dm 4 maggio 1999. Per gli altri investimenti l’aliquota resta lo 0,2%.
A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame. Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera.
Determinazione dell’IVAFE
L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di detenzione.
Acconto IVIE e IVAFE: versamento, liquidazione accertamento e riscossione
L’ IVIE e l’IVAFE sono due imposte patrimoniali. Tuttavia, il calcolo ed il versamento in acconto e saldo sono legati alle imposte sui redditi. Infatti, possiamo dire che:
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Versamento;
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Liquidazione;
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Accertamento;
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Riscossione;
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Regime sanzionatorio;
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Rimborsi;
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Contenzioso
relativi ad IVIE ed IVAFE si applicano le disposizioni normative rese valide per l’IRPEF. Ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.
Vediamo adesso come si calcola l’acconto di IVIE ed IVAFE.
Obbligo di versamento dell’acconto
Il versamento di IVIE ed IVAFE deve avvenire sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità stabilite per l’IRPEF. In generale possiamo dire che l’acconto risulta dovuto quando:
- L’importo indicato nel rigo RW7, colonna 1, per l’IVIE o
- L’importo indicato nel rigo RW6, colonna 1, per l’IVAFE
del modello Redditi Persone Fisiche supera la soglia di 52,00 euro. Quando si resta al di sotto di questa soglia è dovuto il solo versamento del saldo, l’acconto non risulta essere dovuto. Diversamente, l’acconto non è dovuto e le imposte in esame sono versate a saldo per l’intero loro ammontare. Andiamo ad analizzare adesso in quante rate deve essere versato l’acconto di IVIE ed IVAFE.
Versamento in due rate o in unica soluzione
Versamento in due rate o in unica soluzione
L’acconto di IVIE ed IVAFE deve essere versato in due rate qualora l’importo della prima superi 103,00 euro (articolo 17, comma 3, del DPR n. 435/2001). In tale ipotesi:
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La prima rata, pari al 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
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La seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il 30 novembre.
In caso contrario, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre. E’ necessario, quindi, prestare attenzione alle corrette scadenze di versamento dell’acconto in rata unica o in due rate.
Misura dell’acconto
Aspetto importante da sottolineare riguarda la misura dell’acconto. Infatti, l’acconto di IVIE ed IVAFE deve essere determinato nella misura del 100% del valore dell’imposta determinata a saldo per l’annualità precedente. Questo significa che, ad esempio, se l’imposta determinata a saldo è di
200,00 euro, l’acconto da versare deve essere della stessa cifra. In questo caso l’acconto deve essere versato in due rate, in quanto il valore supera la soglia di 103,00 euro. Come indicato in precedenza, al di sotto di questa soglia l’acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre.
Metodo di calcolo
L’acconto dell’IVIE e dell’IVAFE può essere determinato in due modi:
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Con il criterio c.d. “storico“;
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Con il criterio c.d. “previsionale“.
I due metodi di calcolo dell’acconto sono alternativi e possono portare alla determinazione di importi diversi dell’acconto da versare. Attenzione però, soltanto il metodo storico garantisce il fatto di non incorrere in sanzioni. Il metodo previsionale può essere utilizzato soltanto in alcune casistiche specifiche. Vediamo in dettaglio questi due metodi di calcolo dell’acconto IVIE ed IVAFE.
Metodo storico
In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente (nel caso di specie, 2016). In particolare, occorre assumere il 100% dell’ammontare indicato nel quadro RW del modello REDDITI all’interno del:
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Rigo RW7, colonna 1 (con riferimento all’IVIE);
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Rigo RW6, colonna 1 (con riferimento all’IVAFE).
Tale importo deve essere versato in due rate oppure in unica soluzione, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo, in merito alle soglie di acconti IVIE e IVAFE.
Metodo previsionale
Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell’anno. In particolare, occorre assumere il 100% di tale imposta. Utilizzando tale metodo, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni, occorre che l’importo complessivamente versato sia almeno pari al 100% dell’IVIE e/o dell’IVAFE dovute per il l’anno in corso, da dichiarare nel modello Redditi.
Acconto IVAFE e IVIE: i codici tributo per il modello F24
Il versamento dell’acconto di IVIE e IVAFE deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel. E’ possibile utilizzare, inoltre, l’home banking del proprio istituto di credito o rivolgersi ad un intermediario abilitato.
I codici tributo da inserire nel mod.F24 per l’acconto IVIE e IVAFE sono riportati nella tabella riassuntiva.
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Codice Tributo |
Descrizione |
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4041 |
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO |
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4044 |
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA |
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4042 |
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO |
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4046 |
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO |
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4043 |
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO |
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4047 |
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA |
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